Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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O.M. 12/04/2002 n. 3196

2. La disposizione di cui all'art. 6, comma 2, dell'ordinanza n. 3175/2002, si applica anche ai territori di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3095/2000 colpiti dagli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici del mese

Art. 12.

1. Per la realizzazione degli interventi di emergenza di cui all'ordinanza n. 3129 del 30 aprile 2001, il sindaco del comune di Asti - commissario delegato, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, alle seguenti disposizioni: Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3 e 5, art. 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19 e 20; Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119; Legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17, e successive modificazioni ed integrazioni; Legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216 e 18 novembre 1998, n. 415, art. 6 comma 5 e articoli 9, 10, comma 1-quater, articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme; Decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24; Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48 e 49.

Art. 13.

1. Il presidente della regione autonoma della Sardegna - commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995, in deroga agli articoli 8, 9, 10, 11 e 19 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, ed alle corrispondenti norme regionali di recepimento, provvede, entro il 31 dicembre 2002, alla costituzione dell'Autorità d'ambito ed all'approvazione del piano tecnico finanziario di cui all'art. 11 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, semprechè non vi provvedano gli organi competenti; provvede, altresì, alle stesse condizioni e con le modalità temporali di cui al precedente comma, ed in deroga agli articoli 17 e 20 della Legge 18 maggio 1989, n. 183, all'approvazione del piano stralcio di bacino regionale per le risorse idriche previsto dai predetti articoli della Legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. Per le finalità di cui al precedente comma, in deroga alle disposizioni indicate all'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, come modificato ed integrato dal successivo

art. 14 della presente ordinanza, il presidente della regione autonoma della Sardegna - commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995, può anche avvalersi, ove ritenuto necessario a ragione della ricorrente somma urgenza, di società speciali a totale capitale pubblico ed enti pubblici nazionali e regionali.

3. Il presidente della regione autonoma della Sardegna - commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995 - è autorizzato, in via transitoria e fino al 31 dicembre 2003, ad adottare specifici provvedimenti finalizzati all'accelerazione del completamento delle opere pubbliche volte alla riduzione dell'emergenza idrica ed in corso di realizzazione.

4. I predetti provvedimenti, adottati in conformità alle direttive comunitarie, nonchè alle norme nazionali di applicazione delle stesse direttive, potranno autorizzare la revisione dei contratti d'appalto in essere con riduzione dei tempi d'attuazione degli interventi, anche in deroga alle disposizioni di cui alla Legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni e di cui al successivo art. 14.

5. Per la realizzazione di nuove opere dirette alla riduzione dell'emergenza idrica, il presidente della regione - commissario delegato è autorizzato a procedere mediante affidamento a contraente generale, con riferimento all'art. 1 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993.

Art. 14.

1. L'elencazione delle norme indicate all'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996 è così integrato: Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 22, 23, 25, 26, 32, 42, 43, 44 e 47; Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157; Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; Legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 13, 37bis, 37-ter, 37-quater; Legge 5 gennaio 1994, n. 36, articoli 3, 4, comma 1, lettere b), c), e), g), h), i), 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, comma 5, 19, comma 2, 20; Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti collegate all'applicazione delle disposizioni della Legge 11 febbraio 1994, n. 109; Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 86 e 89; delibera CIPE n. 8 del 19 febbraio 1999; delibera CIPE 4 aprile 2001, direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001 e successivi adeguamenti ed integrazioni; Legge 7 agosto 1990, n. 241; Legge regione autonoma della Sardegna 22 agosto 1990, n. 40; Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325; Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 326; Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327; Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, articoli 4, 5 e 6; Legge regione autonoma della Sardegna 18 gennaio 2001, art. 31 e successive modifiche ed integrazioni; Legge 18 maggio 1989, n. 183, articoli 17 e 20; Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 35; Decreto Ministero ambiente n.

Art. 15.

1. All'art. 1 dell'ordinanza n. 3179/2002 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: "2. Per l'attuazione dei propri compiti, il prefetto di Salerno

- commissario delegato può avvalersi, ove ritenuto necessario, di un comitato con funzioni di supporto e consulenza tecnico-amministrativa composto, oltre che dal commissario delegato, da pubblici dipendenti individuati dallo stesso commissario, dotati di adeguate professionalità e conoscenze. Gli oneri connessi al funzionamento del comitato così come quantificati dal prefetto di Salerno - commissario delegato, sono posti a carico dei fondi previsti dall'art. 2 della presente ordinanza".

Art. 16.

1. Il termine di trenta giorni di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 3180 del 7 febbraio 2002 è prorogato al 15 giugno 2002.

2. In relazione alla situazione di emergenza idrica nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2001 citato in premessa, il gen. Roberto Jucci, già commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 3108/2001, fino al subentro del presidente della regione Siciliana -commissario delegato nella gestione delle attività volte al superamento della situazione emergenziale, e comunque fino al termine di cui al precedente comma 1, continua ad espletare tutte le attività precedentemente avviate, provvedendo, in particolare, ai pagamenti relativi agli interventi realizzati o in via di completamento, nonchè al proseguimento delle procedure amministrative, contabili e di gara in corso di espletamento, avvalendosi, ove necessario, anche con riferimento alla provvista di personale, delle deroghe alla normativa vigente di cui alla medesima ordinanza n. 3108/2001.

Art. 17.

1. A far data dalla pubblicazione della presente ordinanza, l'attività istruttoria relativa ai progetti degli interventi di cui all'art. 4, comma 3 dell'ordinanza n. 3029/1999 è svolta dalla struttura commissariale di cui all'art. 2, comma 2 dell'ordinanza n. 3174/02; i progetti relativi agli interventi di cui sopra sono sottoposti al successivo parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza n. 2980/1999, la cui composizione è integrata da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. All'art. 2, comma 2 dell'ordinanza n. 3174/2002, il secondo periodo è soppresso.

3. Il termine del 1 marzo 2002 previsto all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 3174 del 16 gennaio 2002 è differito al 1 maggio 2002.

4. All'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 3180 del 7 febbraio 2002 le parole "e con esclusione dell'ufficio compartimentale di Napoli per il quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2 dell'ordinanza n. 3174/2001" sono soppresse.

5. Al fine di assicurare il necessario supporto all'ufficio compartimentale del servizio idrografico e mareografico di Napoli, il capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato a disporre con propria determinazione l'assegnazione temporanea di proprio personale tecnico da utilizzare esclusivamente in affiancamento alla struttura ivi esistente per la sorveglianza della rete pluviometrica al servizio del piano interprovinciale dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 5 e 6 maggio 1998.

6. Relativamente ai comuni di Sarno, Quindici, Bracigliano, Siano e San Felice a Cancello è disposta, a valere sui fondi dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 3174/2002, l'erogazione dell'importo di Euro 3.098.741,39 per l'anno 2002 per i fini di cui al comma 5 dell'art. 5 della Legge n. 226/1999.

7. Per la gestione, fino al 30 giugno 2002, del campo base di protezione civile realizzato ai sensi dell'art. 18, comma 1 dell'ordinanza n. 3061/2000 in località "Fontenovella" del comune di Lauro, è assegnata al prefetto di Avellino la somma di Euro 130.000,00 a valere sugli stanziamenti iscritti nella unità previsionale di base 13.2.1.3 (Cap. 974) del centro di responsabilità 13, "Protezione civile" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 18.

1. Per le attività di cui in premessa è riconosciuto ai comandanti di stazione territoriale dell'Arma dei carabinieri, nei territori delle regioni Campania, Liguria e Toscana interessati da situazioni emergenziali connesse agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico, in ragione dell'impegno e delle responsabilità conseguenti, per la durata dello stato di emergenza, l'incremento, nella misura dell'80 per cento, dell'emolumento loro attribuito in attuazione dell'art. 53 del Decreto Presidente della Repubblica del 16 marzo 1999, n. 254. Al relativo onere, valutato in Euro 720.762,00 si provvede a carico del fondo della protezione civile. La relativa somma è versata in conto entrate dello Stato (capo 10, capitolo 3458) per la successiva riassegnazione dei fondi al centro di responsabilità n. 23 dell'Arma dei carabinieri - unità previsionale di base 23.1.1.1 sui capitoli 2626 e 2638, art. 2 e 2639, art. 2.

Art. 19.

1. In considerazione delle particolari condizioni d'impiego e dell'impegno straordinario richiesti al servizio elicotteri del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli interventi derivanti dalle numerose situazioni d'emergenza in atto sul territorio nazionale e di cui alle specificazioni e motivazioni contenute in premessa, al personale del medesimo servizio è riconosciuto per l'anno 2002 un compenso forfettario mensile aggiuntivo variabile da Euro 300,00 a Euro 700,00 in funzione dell'incarico ricoperto.

2. Per le esigenze operative e tecnico-manutentive, il medesimo personale è autorizzato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario, effettivamente rese, fino a 24 ore mensili oltre i limiti previsti dalla normativa vigente.

3. Al relativo onere, valutato in Euro 3.076.000,00, si provvede a carico del fondo della protezione civile. La relativa somma è versata in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base del centro di responsabilità "Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile" del Ministero dell'interno. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2002 Il Ministro dell'interno: Scajola

 

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